Violenza Sessuale
Art. 609-bis C.P.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Studio Legale Roma
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Le principali fattispecie penali di competenza dello Studio
Art. 609-bis C.P.
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 609-quater C.P.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici.
Art. 600-ter C.P.
Chiunque sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 609-quinquies C.P.
Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Art. 600-quater C.P.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.
Art. 609-undecies C.P.
Chiunque, allo scopo di commettere i reati previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico, adesca un minore di anni sedici.
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«Il reato di violenza sessuale sussiste quando l'atto sessuale sia compiuto contro la volontà della vittima mediante violenza, minaccia o abuso di autorità, elementi che devono essere valutati caso per caso in relazione alle specifiche circostanze del fatto.»
Cassazione Penale, Sez. III, n. 42123/2020
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